FAQ

 

  • Quali impianti possono accedere al Quarto Conto Energia?

Possono accedere agli incentivi del Quarto Conto Energia gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31/05/2011 e fino al 31/12/2016, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento.

  • Cosa si intende per“piccoli impianti”?

I “piccoli impianti” sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli “altri impianti” fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati, anche da terzi, su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.
In particolare, la dizione della norma “edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche” è da  intendersi nel senso che le aree e gli edifici devono essere di proprietà della PA, che direttamente li utilizza per l’installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione del Soggetto Responsabile (cui è conferito un diritto reale o personale di godimento).
Gli impianti  fotovoltaici su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline non rientrano tra gli impianti “su edifici” ma sono considerati altri impianti.

  • Cosa si intende per “grandi impianti”?

I “grandi impianti” sono gli “impianti realizzati su edifici” che hanno una potenza superiore a 1.000 kW, gli “altri impianti fotovoltaici” con potenza superiore a 200 kW o entro i 200 kW ma non operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici diversi da quelli realizzati, anche da terzi, su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

  • Esiste un limite di potenza incentivabile?

L’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare al 2016 è stabilito in 23.000, MW corrispondente ad un costo indicativo cumulato massimo annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 Mld €.
Sono stati introdotti dei limiti di incentivazione calcolati sulla base del costo indicativo annuo degli incentivi (limiti di costo annui). Per gli anni 2011 e 2012 i “grandi impianti” accedono agli incentivi nei limiti di costo annui stabiliti e necessitano di iscrizione al Registro per essere ammessi all’incentivazione. Si precisa che per gli anni 2011 e 2012 non è previsto alcun limite di costo per  i “piccoli impianti”.
A partire dal 2013 e sino al 2016 è previsto che, sia per i “piccoli impianti” sia per i “grandi impianti”, il superamento dei limiti di costo non limiti l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determini una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.

  • Che cos’è il costo indicativo cumulato?

Il DM 5 maggio 2011 definisce il costo indicativo cumulato degli incentivi come la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli impianti realizzati nell’ambito dei precedenti Conti Energia nonché quelli ammessi ai benefici di cui alla Legge 129/10, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua o effettiva - laddove disponibile - o per la producibilità annua dell’impianto calcolata dal GSE sulla base dell’insolazione media del sito in cui è ubicato l’impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile.

  • Il GSE come calcola il costo indicativo annuo riferito a un singolo impianto?

Per la determinazione del “costo indicativo annuo” riferito ad un singolo impianto il GSE utilizzerà i dati disponibili sul “Data base” del proprio sistema informatico, in particolare:

  • il valore della tariffa incentivante riconosciuta, compresi eventuali premi, per gli impianti già in esercizio;
  • il valore della tariffa incentivante in vigore alla data presunta di entrata in esercizio, compresi eventuali premi, per gli impianti iscritti al registro;
  • il valore della producibilità media annua dichiarata dal tecnico abilitato nella scheda tecnica dell’impianto.

Quest’ultimo dato sarà sottoposto ad una verifica di congruenza per eliminare i dati non realistici; in particolare non saranno tenuti in considerazione i valori inferiori a 700 kWh annui per kilowatt installato e i valori superiori a 1700 kWh per kilowatt installato per impianti su struttura di sostegno fissa, quest’ultimo valore maggiorato del 30% per impianti su struttura mobile ad inseguimento del sole.
I valori scartati saranno sostituiti dalle seguenti stime di producibilità media annua distinte per area geografica:

  • 1100 kWh per kilowatt installato per le Regioni del Nord Italia
  • 1250 kWh per kilowatt installato per le Regioni del Centro Italia
  • 1400 kWh per kilowatt installato per le Regioni del Sud Italia

Tali valori saranno maggiorati del 30% per impianti su struttura mobile ad inseguimento del sole.

  • Quali sono le condizioni di cumulabilità con contributi in conto capitale?

Fino al 31 dicembre 2012 le tariffe incentivanti sono cumulabili con:

a)contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d’investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW

b)contributi in conto capitale in misura non superiore al 60% del costo d’investimento:

  • per impianti realizzati su scuole pubbliche o paritarie il cui soggetto responsabile è la scuola o il proprietario dell’edificio
  • per impianti realizzati su strutture sanitarie pubbliche, su superfici e immobili di strutture militari e penitenziarie
  • per impianti realizzati su superfici, immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o regioni e province autonome

c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d’investimento in caso di impianti su edifici pubblici diversi da quelli indicati alla lettera b) ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da Enti Locali e il cui Soggetto Responsabile sia l’ente pubblico o l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

d )contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati (art. 240, DLgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.), purché il Soggetto Responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica (i predetti contributi non sono cumulabili con il premio)

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d’investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d’investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione
g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

h) benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da Enti Locali o Regioni e Province autonome.

  • Gli incentivi sono cumulabili con il riconoscimento o concessione di detrazioni fiscali?

No, gli incentivi non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

  • A quali condizioni gli impianti collocati a terra in aree agricole possono accedere alle tariffe incentivanti?

Gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole possono accedere alle tariffe incentivanti a condizione che:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW

b) nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 km

c) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente/soggetto responsabile

Tali limiti non si applicano:

  • ai terreni abbandonati da almeno cinque anni
  • agli impianti  che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011, o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il primo gennaio 2011 a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro il 29 marzo 2011.
  • Cosa si intende per terreni abbandonati?/ Quale documento deve essere rilasciato dalla Regione?

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 4 agosto 1978 n. 440, le Regioni provvedono a definire le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono. 
La classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata allegando alla richiesta di iscrizione al Registro o alla richiesta di incentivazione la notifica ai proprietari effettuata dalla Regione.

  • Sono previste delle agevolazioni per gli Enti Locali?

Gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto o cessione parziale, i cui Soggetti Responsabili siano Enti Locali o Regioni, ricevono la tariffa, più vantaggiosa, destinata agli impianti realizzati su edifici, qualunque sia la tipologia di impianto. La stessa agevolazione si applica a tutti gli altri impianti, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali ovvero Regioni, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l’assegnazione prima dell’entrata in vigore del DM 5/05/2011 (13 maggio 2011).

Agli impianti fotovoltaici i cui Soggetti Responsabili siano Enti Locali o Regioni, spetta la tariffa prevista per gli “impianti realizzati su edifici”, indipendentemente dalle effettive caratteristiche di installazione degli impianti e solo se operanti in regime di scambio sul posto ovvero se effettuino cessione parziale nella rete elettrica dell’energia. La medesima tariffa spetta anche agli impianti i cui soggetti siano Enti Locali (non Regioni) per i quali le procedure di gara si siano concluse con l’assegnazione definitiva, prima del 13/05/2011 ed entrino in esercizio entro il 31/12/2011. Resta fermo che gli impianti i cui Soggetti Responsabili siano Regioni o Enti Locali devono essere realizzati in conformità a tutte le disposizioni tecniche pertinenti alla specifica tipologia impiantistica.

  • In quali casi è possibile ottenere un incremento della tariffa incentivante?

Le tariffe sono incrementate:

  • del 5% per gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella tipologia degli impianti “realizzati su edifici”, ubicati in zone classificate, alla data di entrata in vigore del DM 5/5/2011, come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche esaurite o di siti contaminati (art. 240, DLgs. 03/04/2006, n. 152)
  • del 5% per i “piccoli impianti”realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, sulla base dell’ultimo censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i Comuni siano i Soggetti Responsabili
  • di 5 centesimi di €/kWh per impianti realizzati “su edifici” installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto
  • del 10% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea

Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pensiline, pergole, tettoie, serre e barriere acustiche hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante ad impianti realizzati “su edifici” e quella spettante a “altri impianti”.

  • E’ possibile cumulare tra loro gli incrementi previsti per la tariffa incentivante?

Gli incrementi di cui all’art. 14 del DM 5 maggio 2011, incluso il premio per impianti abbinati a un uso efficiente dell’energia, non sono tra loro cumulabili.

  • Cosa accade se il Soggetto Responsabile di un impianto di potenza inferiore a 200 kW, non su edificio e operante in regime di scambio sul posto, modifica il regime commerciale?

Il Soggetto Responsabile di tali impianti che acceda agli incentivi senza l’iscrizione al Registro e successivamente rinunci allo scambio sul posto, perderà da quel momento il diritto alle tariffe incentivanti.

  • Come si accede all’applicazione Web messa a disposizione dal GSE per richiedere gli incentivi?

Per richiedere gli incentivi è necessario caricare e inviare i dati e la documentazione specifica attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal GSE all’indirizzohttps://applicazioni.gse.it
La procedura di presentazione della richiesta di incentivazione si articola nelle seguenti fasi:

  • la fase di registrazione e la sottoscrizione dell’applicazione per la richiesta di incentivazione (FTV-SR)
  • l’accesso all’applicazione Web dedicata al DM 5/5/2011 e la selezione, dalla home page dell’applicazione Web per il fotovoltaico, del pulsante “Accedi al IV Conto Energia”;
  • l’inserimento di dati e documenti necessario per procedere all’invio della richiesta.
  • E’ possibile utilizzare una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per ricevere comunicazioni da parte del GSE?

Nella fase preliminare della richiesta il Soggetto Responsabile, deve selezionare le modalità con le quali ricevere le comunicazioni da parte del GSE. Se si associa un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), le comunicazioni verranno inviate sulla casella e-mail certificata specificata; se non si associa alcun indirizzo PEC, le comunicazioni verranno inviate tramite Posta Raccomandata.
L’indirizzo PEC, associato alla richiesta, non deve essere di tipo governativo (..gov.it).

  • Quali sono le modalità di accesso agli incentivi per i “piccoli impianti”?

Il Soggetto Responsabile dovrà inviare al GSE la richiesta, tramite l’applicazione Web messa a disposizione dal GSE, entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
L’inosservanza del suddetto termine comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
La documentazione da inviare al GSE è riportata nell’Allegato 3 del DM 5 maggio 2011 e nel paragrafo 4.2 delle Regole Applicative pubblicate sul sito del GSE.

  • Quali sono le modalità di accesso agli incentivi per i “grandi impianti”?

I “grandi impianti” che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 possono accedere direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l’onere di comunicare al GSE l’avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa. Il mancato rispetto del termine di 15 giorni solari comporta il mancato riconoscimento dell’incentivo nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE.
I “grandi impianti” che entrano in esercizio dopo il 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2012, devono  richiedere l’iscrizione al registro informatico del GSE. Gli impianti iscritti al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo definiti dal DM 5/5/2011 accedono alle tariffe incentivanti se la certificazione di fine lavori dell’impianto perviene al GSE entro 7 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Si precisa che tale termine è incrementato a 9 mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

  • Quali sono le finestre temporali entro le quali è possibile richiedere l’iscrizione al registro per i “grandi impianti”?

I “grandi impianti” che entrano in esercizio dopo il 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2012, devono necessariamente iscriversi al registro aperto nelle seguenti finestre temporali:

 

Apertura

Chiusura

Condizioni

 

Anno 2011

20 maggio 2011

30 giugno 2011

 

15 settembre 2011

30 settembre 2011

Nel solo caso in cui non sia raggiunto il limite di costo relativo all’anno 2011*

Primo semestre 2012

primo novembre 2011

30 novembre 2011

 

primo gennaio 2012

31 gennaio 2012

Nel solo caso in cui non sia raggiunto il limite di costo relativo al primo semestre 2012

Secondo semestre 2012

primo febbraio 2012

28 febbraio 2012

Limite di costo al netto di eventuali riduzioni dovute al superamento dello stesso per l’anno 2011

primo maggio 2012

31 maggio 2012

Nel solo caso in cui non sia raggiunto il limite di costo relativo al secondo semestre 2012, al netto di eventuali riduzioni dovute al superamento del limite di costo per l’anno 2011